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Droni in Emergenza: quale normativa applicare?

Droni in Emergenza: quale normativa applicare?

Droni & Operazioni di Emergenza – @SkycrabAcademy

 

È fondamentale comprendere che l’impiego di droni in risposta a situazioni di emergenza non è privo di regole; per mantenere infatti un adeguato livello di sicurezza, anche questo tipo di operazioni deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente.

 

Normativa droni in situazioni di emergenza

 

Il Regolamento attualmente in vigore in Europa è il 2019/947 relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (droni). 

Ai punti UAS.OPEN.060 e UAS.SPEC.060 – “Responsabilità del pilota remoto” viene definito quanto segue:

I piloti remoti e gli operatori UAS non devono effettuare il volo in prossimità o all'interno di zone in cui siano in atto interventi in risposta a una situazione di emergenza a meno che non ne abbiano ottenuto il permesso dai servizi responsabili della risposta alle emergenze.

 

Operazione di emergenza in corso

 

I punti del Regolamento di cui sopra stabiliscono in modo chiaro che le operazioni OPEN e SPECIFIC con UAS non possono essere effettuate in prossimità o all'interno di zone in cui siano in atto interventi in risposta a una situazione di emergenza, a meno che non si abbia l’autorizzazione da parte dei responsabili delle operazioni in atto alla risposta di emergenza.

Oltre al Regolamento 2019/947, nel quadro normativo da applicare per l’uso di UAS (droni) c’è anche il Regolamento 1139/2018 che all’art. 2 comma 3 esclude dagli ambiti del Regolamento 2019/947 gli UAS (droni) impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro (EASA), nell’interesse pubblico da, o per conto di un organismo investito dei poteri di autorità pubblica” – lasciando allo Stato membro la competenza sulla regolamentazione.

La competenza sulla regolamentazione aeronautica in Italia è affidata a ENAC, che il 4 gennaio 2022 ha pubblicato il Regolamento UAS-IT ed. 01 e nella sezione II Parte B Disposizioni per gli UAS le cui operazioni ricadono nel Regolamento (UE) n. 2018/1139 art 2 comma 3(a) vengono definite le regole previste per l’uso di UAS (droni) per operazioni emergenziali.

 

Drone utilizzato in operazioni di emergenza

 

Senza addentrarsi in un’analisi della sezione II Parte B del regolamento ENAC, si può sintetizzare dicendo che l’impiego di UAS (droni) in operazioni emergenziali deve essere svolto applicando le regole già definite nel Regolamento EASA 2019/947 ai punti UAS.OPEN.060 e UAS.SPEC.060.

In conclusione, per operare un UAS (drone) in operazioni emergenziali è sempre necessario ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Responsabile delle Operazioni in atto alla risposta d’emergenza e rispettare sempre i limiti operativi previsti per la categoria all’interno della quale il Pilota, Operatore e UAS può operare, ovvero la OPEN o la SPECIFIC.

 

1 commento

Grazie ,sono molto costruttive queste informazioni ,

Grazie ,sono molto costruttive queste informazioni ,

Grazie .informazioni utili.

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